Il prossimo 17 marzo 2025 (in quanto il 16 cade di domenica) scade il termine per il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali. L’obbligo riguarda:
- Società di capitali;
- Società consortili;
- Aziende speciali degli enti locali e relativi consorzi;
- Enti commerciali.
Importi da versare
L’importo della tassa è forfettario e non dipende dal numero di registri tenuti, ma dalla dimensione del capitale sociale:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale superiore a 516.456,90 euro al 1° gennaio 2025.
Obbligo di marca da bollo
Oltre alla tassa, permane l’obbligo di apporre una marca da bollo da 16 euro ogni 100 pagine al momento della vidimazione dei libri sociali. Il versamento della tassa deve essere esibito alla Camera di Commercio o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione.
Soggetti esclusi
Sono esentati dal pagamento della tassa:
- Società di persone;
- Società cooperative;
- Società di mutua assicurazione;
- Enti non commerciali;
- Società di capitali sportive dilettantistiche.
Tuttavia, tutti i soggetti sopra elencati (tranne le società sportive dilettantistiche) sono comunque soggetti a imposta di bollo maggiorata pari a 32 euro ogni 100 pagine per il libro giornale e il libro degli inventari.
Libri sociali soggetti a vidimazione
La vidimazione è obbligatoria solo per i libri sociali elencati all’articolo 2421 del Codice Civile, tra cui:
- Libro dei soci;
- Libro delle obbligazioni;
- Libri delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del CdA, del collegio sindacale, del comitato esecutivo e degli obbligazionisti;
- Ogni altro libro per cui la vidimazione è obbligatoria per norme speciali.
Esclusioni: i libri contabili (libro giornale e libro degli inventari) non richiedono vidimazione, ma devono essere numerati progressivamente e soggetti a marca da bollo di 16 euro ogni 100 pagine prima dell’utilizzo.
Modalità di versamento
Per le società già in attività, il pagamento va effettuato tramite modello F24 (con eventuale compensazione di crediti), utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione “Erario” e specificando l’anno 2025.
Per le nuove società, il pagamento avviene tramite bollettino postale in sede di costituzione.
Sanzioni per omesso versamento
L’omesso versamento comporta una sanzione amministrativa variabile in base alla data della violazione:
- Dal 1° settembre 2024: sanzione pari al 90% della tassa, con un minimo di 100 euro;
- Fino al 31 agosto 2024: sanzione dal 100% al 200% della tassa, con un minimo di 100 euro.
È possibile sanare l’irregolarità mediante ravvedimento operoso.
Per qualsiasi dubbio o approfondimento, si consiglia di consultare il proprio consulente fiscale o la Camera di Commercio competente.