La recente conversione del Decreto Omnibus ha apportato importanti novità in materia di rivalutazione di partecipazioni e terreni, con un termine prorogato fino al 30 novembre 2024 per il versamento dell’imposta sostitutiva. Di seguito, un risalto delle principali disposizioni:
Scadenza Prorogata
- Nuovo termine: Il termine originale per versare l’imposta sostitutiva, fissato al 30 giugno 2024, è stato prorogato al 30 novembre 2024.
Soggetti Ammissibili
Possono accedere alla rivalutazione:
- Persone fisiche (anche non residenti)
- Società semplici
- Associazioni professionali
- Enti non commerciali
Beni Oggetto di Rivalutazione
Le disposizioni riguardano la rideterminazione del costo di acquisto di:
- Partecipazioni, anche quelle negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione
- Terreni edificabili e agricoli, posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e non in regime d’impresa
Modalità di Rivalutazione
- In fase di determinazione di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, è possibile considerare il valore normale degli asset al 31 dicembre 2023 anziché il costo di acquisto, dietro il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%.
Obblighi per la Rivalutazione
Per completare la rivalutazione entro il 30 novembre 2024, è necessario:
- Versare l’imposta sostitutiva.
- Redigere una perizia giurata di stima da parte di professionisti abilitati che attesti il valore del bene alla data del 1° gennaio 2024.
- Presentare l’esito della perizia presso:
- Cancelleria del tribunale
- Uffici dei giudici di pace
- Notai
Modalità di Pagamento dell’Imposta Sostitutiva
L’imposta è dovuta:
- In un’unica soluzione entro il 30 novembre 2024,
- In forma rateale (3 rate dello stesso ammontare) a partire dal 30 novembre 2024, con un tasso d’interesse del 3% sulle rate successive alla prima.
Queste misure offrono una ulteriore opportunità ai contribuenti che vogliano gestire la rivalutazione dei propri beni, garantendo maggiore flessibilità in termini di tempo e risparmio fiscale.