L’articolo 7 del D.L. 113/2024, noto come “Decreto Omnibus”, introduce una proroga al 30 settembre 2024 per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive riguardanti l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2024. Questa legge consente agli operatori economici di regolarizzare le rimanenze di magazzino, allineandole alla giacenza effettiva, seguendo un approccio simile a quello della legge 488/1999.
Beneficiari della misura
Possono beneficiare di questa misura le imprese che non adottano i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) nella redazione del bilancio.
Oggetto dell’adeguamento
Le esistenze che possono essere adeguate sono quelle previste dall’articolo 92 del TUIR, riferite a:
- Merci (beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa)
- Materie prime e sussidiari
- Semilavorati
- Altri beni mobili (esclusi quelli strumentali) acquisiti o prodotti per la produzione
Si ribadisce che le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale non sono oggetto di questa regolarizzazione.
Modalità di adeguamento
L’adeguamento può avvenire tramite:
- Eliminazione di esistenze iniziali di quantità o valore superiori a quelli reali.
- Iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.
Versamento dell’imposta sostitutiva
L’adeguamento deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023. Le imposte dovute si dividono in due rate:
- Prima rata (50%): deve essere versata entro il termine per il saldo delle imposte del periodo di imposta 2023, quindi entro il 30 giugno 2024 per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
- Seconda rata (50%): deve essere versata entro il termine per il secondo acconto delle imposte sul reddito del periodo di imposta 2024, ovvero entro il 30 novembre 2024.
Grazie al Decreto Omnibus, l’adempimento della prima rata può slittare al 30 settembre 2024 per quelle imprese che lo scadrebbe prima del 29 settembre 2024. Inoltre, se questa proroga fa sì che il termine per il versamento della prima rata sia successivo a quello per la seconda rata, quest’ultimo termine viene anch’esso prorogato al 30 settembre 2024.
Considerazioni finali
La proroga è motivata dal ritardo nella pubblicazione delle disposizioni attuative, avvenuta il 24 giugno 2024, che ha fornito i coefficienti per l’adeguamento delle giacenze. Pertanto, le imprese già in possesso di bilanci approvati al 30 settembre 2023 possono comunque beneficiare della regolarizzazione.
È importante notare che l’adeguamento delle rimanenze non comporta sanzioni. Le variazioni sono riconosciute dal periodo di imposta in corso al 30 settembre 2023 (o al 2024 per chi utilizza la proroga), sia per la civilistica sia per la fiscali, mentre valori iscritti o eliminati non influenzano accertamenti per periodi d’imposta precedenti.