La legislazione corrente prevede che per i registri contabili e, nello specifico, il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:
● in modalità analogica (cartacea);
● in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).
L’approfondimento allegato fornisce le principali specifiche e le modalità di conservazione delle scritture contabili affinché possano essere considerate regolarmente tenute.