Il lavoro autonomo occasionale, (o “contratto d’opera” ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Nell’allegato articolo di approfondimento verrà trattata la differenza tra la Collaborazione coordinata e continuativa e le prestazioni occasionali previste dall’art. 2.222 del C.C.
LA COLLABORAZIONE OCCASIONALE 2023