l termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al IV trimestre 2024 è fissato per il 28 febbraio 2025. I contribuenti interessati devono assicurarsi di adempiere a questo obbligo per evitare sanzioni.
Chi è tenuto al pagamento?
Sono obbligati al versamento tutti i soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con importi esenti da IVA e soggetti a imposta di bollo. L’annotazione dell’assolvimento avviene valorizzando il campo “Bollo virtuale” a “SI” nel tracciato della fattura elettronica.
Come verificare e procedere al pagamento?
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari delegati, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, l’elenco delle fatture elettroniche per cui è dovuta l’imposta di bollo:
- Elenco A: fatture elettroniche in cui il contribuente ha già indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.
- Elenco B: fatture in cui l’Agenzia ha rilevato l’obbligo di bollo, pur senza l’indicazione specifica da parte del contribuente.
Gli interessati possono consultare questi elenchi e procedere con eventuali correzioni, accettando o rettificando i dati.
Modalità di pagamento
Il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire tramite modello F24, sulla base dei dati calcolati e pubblicati dall’Agenzia delle Entrate. Per il IV trimestre, il calcolo dell’importo viene reso disponibile nell’area riservata del portale entro il 15 febbraio 2025.
Cosa succede in caso di errori o omissioni?
Se il contribuente ritiene che alcune fatture integrate dall’Agenzia non siano soggette a imposta di bollo, può eliminarle dall’elenco fornendo le motivazioni. In caso di mancato versamento, si applicano sanzioni e interessi secondo la normativa vigente.
Scadenza da ricordare: 28 febbraio 2025. Assicurati di rispettare i termini per evitare sanzioni!