CPB E ISA: OPZIONE PER IL RAVVEDIMENTO SPECIALE ENTRO IL 31 MARZO 2025

Con il Provvedimento n. 403886 del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l’esercizio dell’opzione del ravvedimento speciale da parte dei soggetti che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) e che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Cos’è il Ravvedimento Speciale per il CPB

L’art. 2-quater del decreto-legge ha introdotto la possibilità, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB, di regolarizzare le imposte dovute mediante il versamento di un’imposta sostitutiva su:

  • Imposte sui redditi

  • Addizionali regionali e comunali

  • IRAP

Scadenza: 31 marzo 2025

L’opzione per il ravvedimento speciale deve essere esercitata entro il 31 marzo 2025, mediante il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 50/2024.


Chi può aderire

Possono optare per il ravvedimento speciale:

  • I soggetti che hanno applicato gli ISA;

  • I soggetti che hanno dichiarato cause di esclusione legate al COVID-19;

  • I soggetti che hanno indicato una condizione di non normale svolgimento dell’attività (art. 9-bis, c. 6, lett. a, DL 50/2017).

È importante sottolineare che possono accedere al ravvedimento speciale anche i contribuenti che hanno aderito tardivamente al CPB entro il 12 dicembre 2024, a seguito della riapertura dei termini disposta dall’Agenzia delle Entrate. Non è quindi necessario aver aderito entro il solo termine ordinario del 31 ottobre 2024.


Modalità operative

  • L’opzione si esercita con la presentazione del modello F24 per ogni annualità, indicando:

    • L’anno di riferimento

    • Il numero complessivo delle rate (se in rateazione)

    • I codici tributo appositi

  • Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in massimo 24 rate mensili, con interessi calcolati al tasso legale a partire dal 31 marzo 2025.


Attenzione: quando l’opzione NON è valida

L’opzione per il ravvedimento non si perfeziona se il versamento (totale o della prima rata) è effettuato dopo la notifica di:

  • Processi verbali di constatazione

  • Schemi di accertamento

  • Atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti


Specifiche per le società di persone e trasparenti

Per le società di persone (art. 5 TUIR) e per le società trasparenti (artt. 115 e 116 TUIR):

  • L’opzione è perfezionata con la presentazione di tutti i modelli F24:

    • Per IRAP (a cura della società o associazione)

    • Per le imposte sui redditi (a cura dei soci o associati)


Fonti ufficiali:

  • Provvedimento ADE n. 403886 del 04/11/2024

  • Risoluzione ADE n. 50/2024

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