FATTURE EMESSE IN RITARDO: CASISTICA E SANZIONI

Una fattura dovrebbe essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, in base alle disposizioni del comma 4 dell’articolo 21 del DPR 633/1972, che richiama l’articolo 6 per la corretta definizione del giorno di effettuazione dell’operazione.

Tuttavia ci si può trovare di fronte ad errori dovuti a molteplici motivi o spesso per abitudini sbagliate o per superficialità nella gestione documentale.

L’allegato approfondimento tratta nello specifico quale siano le tipologie di violazione e quale procedura sanzionatoria da applicare nei vari casi.

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