La Legge di Bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 8 e 9, L. 234/2021) ha stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, non è dovuta l’Irap da parte delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni (sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che medesimo esonero vale anche per le imprese familiari).
Nell’approfondimento odierno vengono trattati nello specifico i punti salienti nella normativa sull’Irap per i soggetti sopra evidenziati.